Pręscrģptio [
Prescrizione]
Parte accessoria della
formula [vedi] inserita prima dell
intentio [vedi] diretta ad escludere la deduzione in giudizio di pretese che si intendeva riservare ad eventuali future domande giudiziali, e, di conseguenza, ad evitare che leffetto di consumazione processuale tipico della
lģtis contestątio [vedi] determinasse lestinzione integrale del credito vantato dallattore.
Cosģ, ad esempio, se Tizio era creditore di Caio per una somma di danaro da pagarsi ratealmente e voleva agire per ottenere il pagamento delle sole rate scadute e non pagate, doveva limitare la sua domanda a queste ultime, in quanto, se egli agiva per il soddisfacimento integrale del credito, questultimo si estingueva interamente per effetto della
lģtis contestątio [vedi].
Nellambito delle
pręscriptiņnes, si distinguevano:
pręscriptiones pro actore, proposte dallattore;
pręscriptiones pro reo, proposte dal convenuto in suo favore: in epoca classica, esse caddero in disuso, potendo il convenuto, per limitare la portata della domanda proposta nei suoi confronti, far ricorso al pił agevole strumento delle eccezioni.
In altra accezione la () individuņ le tappe del procedimento di formazione delle
leges [vedi
lex]. In essa venivano indicati il magistrato o il tribuno proponenti, lassemblea deliberante, il luogo e la data della votazione.
Erano poi riportati i dati relativi alla centuria o alla tribł che avevano votato per prime, nonché del cittadino che per primo avesse espresso un voto contrario ad esse.