Pręsumptiņnes iłris [
Presunzioni legali; cfr. art. 2728 c.c.]
Istituto di
origine postclassica, che ebbe molto rilievo nellambito dellistruzione probatoria del processo privato [vedi
cognģtio extra ņrdinem]: le () erano, in particolare, quelle
conseguenze logiche che derivavano necessariamente da fatti gią provati e consentivano di considerare come provati anche fatti ulteriori (dal fatto noto si desumeva il fatto ignoto).
Si distinguevano:
()
et de iure, che vincolavano il giudice e non ammettevano la prova contraria;
()
tantum, che consentivano la prova contraria.
Prove regine, difficilmente confutabili, furono, perņ, considerate le documentazioni scritte, specie se provenienti da pubbliche autoritą. Per quanto riguarda la prova testimoniale, il peso era scarso e comunque diverso a seconda del grado sociale del testimone. Vigeva, comunque, la convinzione che la voce di un solo testimone non fosse sufficiente (
unus testis, nullus testis [vedi]).