Prętor [
Pretore]
Era un magistrato, eletto dai
comizi centuriati [vedi
comģtia centuriąta]; era soggetto allautoritą dei consoli [vedi
cņnsules] rispetto ai quali rivestiva un grado immediatamente inferiore.
Al pari dei consoli il () era fornito di
impčrium [vedi] e di
potčstas [vedi
Mancģpium], anche se questultima gli competeva in misura minore.
Il () era essenzialmente preposto allamministrazione della giustizia (salva la competenza correlativa degli edili curuli per le liti insorte nei pubblici mercati); sostituiva, inoltre, i consoli, qualora questi risultassero temporaneamente impediti a svolgere le loro attivitą.
I pretori rimanevano in carica un anno; al momento della nomina, essi (come facevano, daltro canto, tutti i magistrati) pubblicavano un editto [vedi
edģctum prętņrium], nel quale preannunciavano le linee direttive cui avrebbero ispirato lesercizio della loro giurisdizione nellanno di carica. In tal modo leditto pretorile, disciplinando i nuovi istituti giuridici (allo scopo di fronteggiare adeguatamente le nuove esigenze giuridiche) divenne fonte insostituibile di produzione del diritto [vedi
iłs honorąrium].
A partire dal 242 a.C., il numero dei pretori fu portato a due: il pretore urbano e il pretore peregrino.
Al
prętor urbąnus (istituito intorno al 367 a.C.), spettava lesercizio della giurisdizione nelle controversie tra cittadini romani. Questi svolse una fondamentale opera di innovazione dellarcaico
ius civile.
Infatti, pur senza arrivare al punto di negare la formale autoritą del
ius civile, di fatto il () applicava criteri risolutivi delle controversie del tutto difformi rispetto a quelli adottabili in base ad un
ius, che nel II sec. a.C. era ormai ritenuto vecchio e inadeguato rispetto alle mutate esigenze socio-economiche.
Al
prętor peregrģnus spettava lesercizio della giurisdizione nelle controversie tra cittadini romani e stranieri o tra stranieri. La nuova magistratura fu istituita allo scopo di soddisfare le esigenze di tutela giuridica nascenti dallincremento dei rapporti economici e commerciali con gli stranieri, a seguito della sempre maggiore espansione della presenza romana nel Mediterraneo. Fu proprio la giurisprudenza creativa del
prętor peregrinus a consentire laffermazione e la diffusione di contratti quali compravendita [vedi
čmptio-vendģtio], locazione [vedi
locątio-condłctio], societą [vedi
socģetas] e mandato [vedi
mandątum], accessibili sia ai romani che agli stranieri. Il magistrato risolveva le questioni di volta in volta sottopostegli attraverso una procedura molto rapida (
per concepta verba), creando la regola di giudizio pił adatta al caso concreto. Il procedimento giurisdizionale peregrino risultava molto diverso da quello che si svolgeva innanzi al pretore urbano tra i cittadini che era invece spiccatamente formalistico.
Il
prętor peregrinus applicava i
principi comuni a tutti i popoli, fondati sulla
naturalis ratio. Agli stranieri, infatti, non era applicabile il diritto romano di pertinenza esclusiva dei
cives [vedi
civitas].
Il sistema si presentava quanto mai agile e duttile, privo di forme solenni e dunque rispondente alla necessaria speditezza degli affari. Pertanto fu ben presto adottato per regolare i rapporti tra i cittadini. Tale figura scomparve formalmente con
la constitutio Antoniniana de civitate [vedi] che nel 212 d.C. estese la cittadinanza romana a tutti i cittadini.
I poteri di cui godevano i pretori in
etą repubblicana restarono virtualmente immutati anche dopo lavvento del Principato: i loro provvedimenti furono, perņ, ritenuti appellabili presso il
prģnceps od il Senato.