Prestazione dellobbligazione
La prestazione principale era quella di
solvere aliquam rem, cioč di adempiere il dovuto. Il contenuto di tale adempimento poteva essere:
dare, cioč trasferire una proprietą o costituire un diritto reale a favore del creditore (o beneficiario);
facere, ossia adoperarsi ad un comportamento, diverso dal
dare, consistente in unazione materiale o nel compimento di un determinato negozio giuridico. Era altresģ oggetto della () un
non facere, cioč lobbligo di astenersi da una determinata attivitą;
praestare, cioč garantire [vedi
vades e
predes] che un terzo svolgesse una determinata prestazione. Tale termine si rinviene particolarmente nelle fonti classiche, ove la parola
praestare č riferita genericamente ad ogni comportamento o prestazione.
Requisiti della prestazione erano:
patrimonialitą, cioč valutabilitą in denaro. Anche se in origine il termine
praestare poteva obbligare a prestazioni anche non patrimoniali, con laffermarsi del
processo formulare [vedi], potevano essere stabilite solo condanne pecuniarie;
a carico del debitore, che era tenuto allesatto adempimento. Per eventuali contratti a favore del terzo, si ricorreva alla figura della
stipulatio poenae, che garantiva una penale in caso di inadempimento attraverso
unactio ex stipulatu;
possibile, per il principio
impossibilium nulla obligatio est. Se limpossibilitą sopraggiungeva, era dovuta dal debitore solo nel caso in cui fosse stata a lui imputabile, altrimenti lobbligazione si estingueva;
liceitą. Era nullo ogni negozio contrario allo
ius o ai
boni mores;
determinata o determinabile. La determinabilitą poteva essere affidata ad un
arbiter [vedi] o
arbitratus.