Pretium dolņris [Prezzo del dolore; cfr. art. 185 c.p.]
Si tratta del compenso pecuniario dovuto dallautore di un reato alla vittima che abbia subģto, a seguito del reato, sofferenze psico-fisiche (dolore, angoscia, ansia) o pregiudizi sociali (discredito da diffamazione), cioč, in generale, danni non patrimoniali, ma morali.
Il () non ha lo scopo di reintegrare il patrimonio della vittima, bensģ di attribuirgli una soddisfazione che compensi il male sofferto. Talvolta, il () puņ spettare anche ad una persona giuridica (si pensi ad un ente oggetto di una campagna diffamatoria).