Procurątor [lett.
procuratore]
Era considerato (), nella
concezione romana arcaica ogni soggetto che facesse le veci di un altro (prevalentemente, in campo processuale).
Il () era, pertanto, considerato, l
alter ego di una persona.
Fin dal III sec. a.C. si diffuse il ricorso da parte dei soggetti giuridici ad una persona che li aiutasse ed eventualmente li sostituisse nellamministrazione dei beni familiari.
Spesso si trattņ di un liberto il quale aveva la
libera administratio (potere di amministrazione) dei beni del
patronus e di tutta la sua attivitą negoziale. Si parlava di ()
omnium bonorum, ossia di amministratore dellintero patrimonio dellinteressato. La sostituzione del () era in origine giuridicamente irrilevante, ma ben presto la giurisprudenza ammise che il soggetto giuridico potesse acquistare la
possessio anche tramite il (). In seguito questi fu ammesso a compiere a favore del soggetto atti di incremento patrimoniale fondati sul possesso (
usucapio, acquisto del
dominium ex iure Quiritium mediante
traditio).
In epoca pił tarda fu ammessa anche la figura del ()
unģus rči o
unģus negotiatiņnis, ossia preposto alla gestione di un unico affare o di singoli affari predeterminati.
In entrambi i casi, il potere di gestione degli affari altrui era conferito dallinteressato al () attraverso un apposito negozio giuridico unilaterale, detto
procura [vedi].