Prņdigus [
Prodigo]
Veniva cosģ definito, in diritto romano, il soggetto affetto da prodigalitą. Il () non era, comunque, un qualsiasi dilapidatore ma colui che, avendo ereditato
ab intestato i
bona paterna avitaque, li amministrasse in modo sconsiderato con grave danno per la propria
familia [vedi]. Pertanto, lerede
ab intestato che fosse stato riconosciuto () da uno apposito
interdictum [vedi] del Pretore, era assistito da un curatore [vedi
cura prodigi] durante lo svolgimento di attivitą negoziali. A partire dal periodo tardo classico, l
interdictum non fu ritenuto indispensabile, qualora risultasse chiaramente la prodigalitą del soggetto.
Il () era, in particolare, ritenuto incapace di compiere atti di disposizione che producessero una diminuzione della consistenza del suo patrimonio.