Prodģtio [
Tradimento, abbandono]
Erano cosģ definiti i delitti militari [vedi
desčrtio;
transfłgium], configurati in
periodo repubblicano: essi non furono previsti né disciplinati da alcuna legge, ma furono enucleati in via consuetudinaria, sulla base di prassi seguite nella vita militare. Laccertamento della responsabilitą e lirrogazione delle pene (a seconda della gravitą, pene corporali od anche la pena capitale), fissate anchesse dalla consuetudine, erano riservate ai comandanti militari.
La () consisteva, in particolare, nell
abbandono di una posizione al nemico o, comunque, nel
tradimento (si pensi, ad es., all
abbandono al nemico di una cittą assediata, o di un borgo fortificato, o di una posizione strategica, senza opporre resistenza).