Promissio iurąta libčrti [
Promessa del liberto]
Contratto
verbale [vedi
obligatiņnes verbis] perfezionantesi mediante
promessa solenne fatta dallo schiavo emancipato (
libčrtus) al
patrņnus [vedi], allo scopo di impegnarsi alla prestazione di certi servigi.
Poiché lo
schiavo era
oggetto e non soggetto di diritti, non poteva impegnarsi
iłre civili nei confronti del
dņminus [vedi]
prima che intervenisse la
manumģssio [vedi]: la () effettuata dopo lacquisto della qualitą di
libčrtus (e di solito subito dopo che fosse intervenuta la
manumģssio) serviva a
convertire in obbligazione iuris civilis lobbligo puramente religioso assunto dal
servus di prestare servigi al
patronus.
In dottrina si ritiene che tale istituto sia molto antico, probabilmente quanto la
manumissio; quasi certamente, al
patrņnus era riservata unazione (presumibilmente una
condģctio) nei confronti del
libčrtus inadempiente.
Per tutelare il liberto nei confronti del
patronus, nel caso di promessa di prestazioni che non consistessero in
giornate di lavoro e di promessa
onerąndę libertątis causa, il pretore poteva intervenire con la
denegątio [vedi]
dellazione del
patronus.