Promulgątio
Il termine indicava il procedimento con cui venivano convocati i
comģtia [vedi] e i
concģlia [vedi].
La convocazione era fatta mediante
edictum emanato dal magistrato abilitato a presiedere le singole assemblee. In particolare leditto doveva essere promulgato in un giorno di mercato (
nłndinę [vedi]), almeno 24 giorni prima della data stabilita per la deliberazione (
trinłndinum [vedi]).
[vedi
amplius Lex]