Provocątio [
Appello del popolo]
Istituto fondamentale del diritto penale romano nel
periodo repubblicano: consisteva in una sorta di appello al popolo volto ad impedire lesecuzione di una condanna pronunciata da un magistrato, sottoponendo la questione al popolo riunito nei
comģtia [vedi].
La () costituģ un fondamentale strumento per proteggere i cittadini romani da arbitrii repressivi e coercitivi dei magistrati, garantendo, al tempo stesso, la piena libertą politica di ciascuno.
La ricostruzione della disciplina della (), presenta non pochi interrogativi.
Appare, comunque, accertato che:
la () garantiva i soli cittadini romani (era esercitabile pronunciando la parola
provoco - mi appello oppure
civis Romanus sum - sono cittadino romano);
era, in origine, proponibile solo in Roma;
proteggeva, in origine, dalla pena di morte e dalla multa superiore a 3020 assi; successivamente, dalla
verberątio [vedi
leges Porcię de provocatiņne], dalla tortura e dalla
dłctio in vģncula [vedi; anche
lex Iulia de vi publica et privata].
Dubbia č leffettiva portata della (): lopinione che appare pił attendibile (in quanto supportata dal conforto delle fonti), sostiene che essa consentisse la devoluzione al giudizio dei comizi delle accuse che comportavano la pena di morte o multe eccedenti la suddetta somma,
per impedire che queste sanzioni (e, successivamente, quelle previste delle leggi
Porcia e
Iulia)
fossero irrogate da un semplice magistrato.
Tra il II ed il I sec., pił volte si tentņ di sottrarre la garanzia della () agli accusati di delitti politici:
sia attraverso il
senatusconsłltum ultimum [vedi];
sia attraverso il conferimento (a Silla, ad Ottaviano, Antonio e Lepido) del potere di compiere le proscrizioni.
Per le modalitą di svolgimento del processo comiziale, instaurato dalla () [vedi
processo comiziale].
Per quanto riguarda la data dellintroduzione della () [vedi
lex Valeria de provocatione].