Matrimonio attentato can. 1085, 1087-1088, 1090 c.j.c.
È quello che si cerca di contrarre nonostante si sia a conoscenza di un impedimento [
vedi Impedimenti al matrimonio] che ne ostacola la valida celebrazione. Attenta invalidamente il matrimonio:
— chi è legato da un vincolo di un matrimonio precedente;
— coloro che sono costituiti nei sacri ordini [
vedi Ordine sacro];
— coloro che sono vincolati dal
voto pubblico perpetuo di
castità emesso in un
istituto religioso;
— chi, allo scopo di celebrare il matrimonio con una data persona, uccide il coniuge di questa o il proprio.