Albinaggio [diritto di]
Era il
diritto, di origine
feudale, in base al quale i beni dello straniero non naturalizzato o che non avesse disposto mediante testamento, passavano in proprietà dello Stato in cui essi si trovavano, con esclusione di ogni diritto degli eredi del defunto. L’(—) divenne appannaggio del sovrano, che in seguito lo sostituì con un diritto di ritenzione parziale, ossia col diritto di incamerare una certa percentuale del valore del patrimonio ereditario. L’istituto venne abolito in seguito al diffondersi delle istanze ideologiche della
Rivoluzione francese [
vedi] che esaltava la proprietà individuale come diritto naturale dell’uomo.