Altercàtio (
dir. pen.) [
Dibattimento]
Dibattimento pubblico, tipico del processo delle
quæstiònes perpetuæ [vedi]; nel corso dell’(—), le parti producevano e discutevano gli elementi di accusa e di difesa (in ciò, avvalendosi rispettivamente di oratori qualificati, quali
advocati [vedi
advocatus], o
patroni, cioè accusatori). Il presidente interveniva solo con funzioni direttive e per salvaguardare l’ordine, mentre i giudicanti tacevano.
L’(—) si concludeva con le arringhe riepilogative, compiute per sostenere e perorare le tesi delle parti o dei rispettivi rappresentanti processuali.