Matrimonio misto can. 1124-1129 c.j.c.
Si definisce (—) quello fra due persone battezzate, di cui una appartenga alla Chiesa cattolica e l’altra, invece, sia iscritta ad una Chiesa o comunità ecclesiale
non in piena comunione con la Chiesa cattolica.
Tale matrimonio non può essere celebrato senza espressa licenza che può essere concessa dal
Vescovo diocesano, in presenza di una
causa giusta e ragionevole e previo adempimento delle seguenti
condizioni:
— la parte cattolica si dichiari pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede [
vedi Abbandono della fede] e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati nella Chiesa cattolica;
— di queste promesse deve essere tempestivamente informata la parte non cattolica;
— entrambe le parti siano istruite sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere escluse da nessuno dei contraenti.