Rèi vindicàtio [
Azione di rivendica; cfr. art. 948 c.c.]
Azione a tutela della proprietà, esperibile dal proprietario contro chi possedesse illegittimamente la cosa, al fine di ottenerne la restituzione.
Il relativo processo fu soggetto a varie trasformazioni nel corso delle diverse epoche storiche:
— nel
diritto arcaico,
esso si svolgeva nella forma della
lègis àctio sacramènti in rem [vedi]. In essa non si distinguevano attore e convenuto: entrambi i soggetti affermavano la proprietà della cosa, pronunciando la formula solenne e promettendo di versare alla cassa pubblica una somma di danaro (
sacramentum) in caso di soccombenza. Il giudice decideva quale fosse il
sacramentum iustum, risolvendo implicitamente, in tal modo, il giudizio sulla proprietà;
— nella
età classica,
il processo aveva luogo con la procedura della
legis actio per iudicis postulationem, ove chi affermava di essere proprietario faceva promettere a chi possedeva la cosa il pagamento di una somma in danaro (
sponsio præiudicialis) [vedi
sponsio] qualora fosse risultato soccombente nel successivo giudizio.
Il
dominus in seguito citava in ius la controparte, esercitando la
legis actio per iudicis postulationem;
— nel
sistema formulare,
ebbe maggior diffusione il procedimento della
formula petitòria: senza che vi fosse bisogno di una preventiva
sponsio del convenuto, l’attore agiva in giudizio affermando di essere proprietario della cosa, chiedendone la restituzione.
Il procedimento si semplificava: convenuto era il possessore, attore chi non possedeva ed affermava di essere proprietario.
Instaurata la lite, se il convenuto non restituiva spontaneamente la
res litigiosa (cosa oggetto della lite), il giudice procedeva alla
lìtis æstimàtio [vedi].
Il convenuto soccombente doveva restituire la cosa
cum sua causa, ossia: se possessore di buona fede, doveva restituire i frutti percepiti dopo la
litis contestàtio [vedi], mentre, se di mala fede, doveva restituire anche quelli percepiti
ante litem contestàtam, ossia sin dalla immissione nel possesso.