Remìssio pìgnoris [
Rinuncia al pegno; cfr. artt. 1238, 1240 c.c.]
Uno dei fatti estintivi del
pignus [vedi], consistente nella
rinuncia espressa al pegno da parte del creditore.
Se la (—)
avveniva
tacitamente (si pensi, ad. es. alla consegna spontanea al debitore, da parte del creditore, della cosa oggetto del pignoramento), il pegno non si estingueva, ma al debitore veniva concessa, dal pretore, un’
excèptio dòli [vedi] od una
exceptio pàcti [vedi] per paralizzare l’eventuale azione del creditore pignoratizio.