Remìssio servitùtis [
Rinunzia alla servitù; cfr. artt. 1072 ss. c.c.]
Uno dei modi di estinzione della
servitù [vedi
servitùtes praediòrum]: pur tra molti contrasti, la dottrina prevalente ritiene che in concreto la rinunzia alla servitù avesse luogo, in
diritto classico, attraverso una
in iùre cèssio servitutis [vedi].
In
diritto postclassico, per attuare la (—), si ritenne sufficiente una dichiarazione, anche priva delle formalità prestabilite, del proprietario del fondo dominante.