Repetitio ususfrùctus
Clausola inserita nel legato [vedi
legàtum] di usufrutto, in virtù della quale, in caso di
càpitis deminùtio [vedi] dell’usufruttuario, l’usufrutto si trasmetteva ad altra persona designata dal testatore.
Era, invece, vietata la (—) per il caso di
morte del titolare: in
diritto postclassico, questo divieto fu superato, ammettendosi la (—) anche in favore degli eredi dell’usufruttuario.