Clausola di sospensione art. 309 Trattato CE; art. 7 Trattato sull’Unione europea
La clausola di sospensione prevede che, qualora si verifichi l’esistenza di una violazione grave e persistente dei principi di libertà e democrazia e del rispetto dei
diritti umani (v.) e dello Stato di diritto da parte di uno Stato membro della Comunità europea, si può procedere alla sospensione di alcuni suoi diritti in seno alla Comunità.
Tale verifica deve essere effettuata dal
Consiglio europeo (v.), il quale delibera a maggioranza qualificata senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato in questione.
La sospensione non riguarderà gli obblighi derivanti dal Trattato, che continueranno a vincolare lo Stato trasgressore.
La disposizione è stata introdotta dal
Trattato di Amsterdam (v.) allo scopo di rafforzare ulteriormente gli strumenti comunitari a difesa dei diritti umani.