Res fruttìfere
Particolare categoria di
res in commercio [vedi], comprendente tutte le cose capaci di dare periodicamente prodotti materiali, pur rimanendo intatte e mantenendo immutata la loro destinazione economica: tali prodotti, con la separazione dalla
res fruttifera, divenivano cose economicamente autonome [vedi
fructus].
Tra le (—) rientravano, oltre alle piante, le miniere e gli animali, nonché le opere dei
servi. Fu molto discussa la natura (o meno) di
fructus dei parti delle
ancillæ: la tesi prevalente (ma non motivata) nella giurisprudenza classica optò per la negativa. I giuristi bizantini spiegarono, successivamente, che sarebbe stato assurdo far rientrare, tra i frutti, un essere umano. Estranea al diritto romano fu, inoltre il concetto di “
frutti civili”: gli interessi prodotti da somme di denaro date in prestito, non rientravano, infatti, tra i “
fructus”.