Res màncipi
Fondamentale categoria, nell’ambito delle
res in commercio [vedi].
(—) erano quelle che, sin dall’antichità, avevano costituito oggetto di
mancìpium [vedi], risultando inscindibilmente collegate alla vita della
familia primitiva e ai suoi bisogni.
L’elenco delle (—) era tassativo e comprendeva:
— i fondi situati
in solo Italico [vedi
fundi in agro italico]
(o, se situati in suolo provinciale, che godevano del privilegio del
iùs Itàlicum [vedi]);
— le servitù prediali rustiche, più antiche (
iter, actus, via, aquædùctus);
— gli schiavi;
— gli animali da tiro e da soma (
quæ collo dorsòve domàntur) e precisamente i buoi, i cavalli, i muli e gli asini.
Alle (—) si contrapponevano le
res nec mancipi le quali, pur essendo collegate alla vita della
familia, non erano indispensabili per la stessa ma ne costituivano mera fonte di ricchezza ed erano sottoposte ad un regime giuridico diverso. Tra le
res nec mancipi ricordiamo: le
servitùtes prædiòrum urbanòrum [vedi]; i
prædia stipendiària et tributària [vedi], le belve feroci e tutte le
res incorporàles [vedi].
La fondamentale differenza tra (—) e
nec mancipi, evidenziata anche da
Gaio [vedi], consisteva in ciò:
— le (—) si trasferivano con la
mancipàtio [vedi]
o con la
in iùre cèssio [vedi]
(tranne le servitù rustiche) e non con la
tradìtio [vedi];
— le
res nec mancipi si trasferivano con la semplice
traditio.
La distinzione finì con il perdere rilievo in quanto, in
diritto pretorio [vedi
ius honorarium], si ammise che anche le (—) potessero essere trasferite per
traditio [vedi]: il
domìnium sulle (—) oggetto di
traditio veniva acquistato,
iure civili, per decorrenza del
tempus ad usucapiònem [vedi]. Prima che fosse avvenuta l’usucapione, al soggetto “ricevente” era concessa, a tutela, la c.d.
àctio Publiciàna [vedi].
In
epoca postclassica, caduta in disuso la
mancipatio, Giustiniano abolì la distinzione tra (—) e
res nec mancipi, anche formalmente, con una costituzione del 513 d.C.