Espressione adoperata per indicare il diritto a percepire interessi su altri interessi gią scaduti.
In diritto romano, si parlava anche di usłrę usurąrum, volendosi alludere al fenomeno della produzione di interessi da parte di interessi gią mensilmente maturati.
L() fu espressamente proibito da Giustiniano; il fenomeno č disciplinato, nel diritto civile vigente, dallart. 1283 c.c.