Respònsa prudèntium [lett.
“
pareri dei giuristi”]
I (—) erano i responsi dati dai singoli giuristi in ordine a problemi pratici sottoposti al loro esame. Essi costituirono fondamentale
strumento di produzione ed
interpretazione del diritto.
Particolarmente autorevoli (tanto da vincolare il giudice) erano i (—) provenienti dai giuristi insigniti del
iùs publice respondèndi [vedi].
Nel V sec. d.C., a seguito di una costituzione di Valentiniano III (più nota con il nome di
legge delle citazioni [vedi]) si attribuì efficacia di legge ai pareri espressi dai giuristi classici
Paolo [vedi],
Papiniano [vedi],
Ulpiano [vedi],
Modestino [vedi],
Gaio [vedi].