Retèntio propter lìberos [
Ritenzione per i figli]
Particolare fattispecie di
retentio dotis [vedi]: si concretizzava nella possibilità, per il marito, di trattenere 1/5 della dote in caso di morte della moglie (1/6 se lo scioglimento del matrimonio dipendeva da colpa della moglie), per ciascun figlio.