Retèntio propter mòres [
Ritenzione per i cattivi costumi della moglie]
Particolare fattispecie di
retentio dotis [vedi]: si concretizzava nella possibilità, per il marito di agire, con un
iudìcium de mòribus o attraverso una
repetìtio de moribus, per trattenere 1/6 del patrimonio dotale, se il divorzio era dovuto a comportamento particolarmente grave della moglie, oppure 1/8 in caso di comportamento leggero, ma non grave.