Necessitudo can. 108-110 c.j.c.
Legame o
vincolo tra persone fisiche costituitosi per
natura o per
diritto.
Tali legami familiari possono influire sulla capacità giuridica delle persone: si pensi, ad esempio, agli
impedimenti matrimoniali.
Si distinguono, al riguardo,
tre tipi di legami:
consanguineità, affinità e
adozione (legame
naturale il primo,
legali gli altri due).
La
consanguineità, detta anche
parentela, è il vincolo tra persone che discendono da un comune
capostipite e comprende:
— la
cognatio carnalis se si considera la discendenza dal lato materno;
— l’
adgnatio se si considera la discendenza dal lato paterno.
L’
affinità, è il vincolo che stringe un coniuge ai consanguinei dell’altro coniuge (es. genero e suocero).
L’affinità sorge solo a seguito di matrimonio valido, sia semplicemente rato che
rato e consumato [
vedi Matrimonio rato e non consumato].
L’adozione, detta anche
cognatio legalis, se attuata secondo le norme del diritto civile (l’istituto, come tale, è sconosciuto dal diritto canonico), determina fra adottante e adottato lo stesso rapporto giuridico che sussiste tra genitori e figli, costituendo, ad es., impedimento al matrimonio.