Noviziato can. 641-653 c.j.c.
Periodo di prova e di preparazione, della durata minima di un anno (e non superiore a due anni) per ottenere l’ammissione in un qualsiasi
istituto religioso.
Il (—), con il quale si inizia la vita nell’istituto, ha questi scopi:
— aiutare i novizi a prendere
coscienza della loro
vocazione specifica;
— far
sperimentare il
modo di vita dell’istituto;
— formare
mente e
cuore secondo lo
spirito dell’istituto;
— provare le
intenzioni e la
idoneità dei novizi.
L’ammissione al (—) è di competenza dei Superiori maggiori [
vedi Superiori degli istituti religiosi] ed è condizionata all’esistenza di particolari requisiti e all’assenza di determinati impedimenti.
Il (—) deve essere fatto in una apposita «casa», detta appunto
casa del (—), sotto la guida del
maestro dei novizi appositamente designato dai Superiori.
In ogni momento il novizio può lasciare liberamente l’istituto così come può dimetterlo l’autorità competente.
Al termine del (—), il novizio, se ritenuto idoneo, è ammesso alla
professione temporanea [
vedi Professione religiosa], altrimenti viene dimesso [
vedi Dimissione dei religiosi].