Clemenza [atti di] (d. cost.)
I primi due atti, originariamente di competenza del Presidente della Repubblica su delega del Parlamento, dopo la L.Cost. 1/92, sono concessi dal Parlamento con legge approvata a maggioranza dei due terzi. La grazia e la commutazione della pena, invece, erano già previste dall'art. 8 dello Statuto albertino e attribuite al re. Nell'attuale ordinamento repubblicano si discute se si tratti di atti presidenziali, governativi o complessi.