Ordinariato militare
Chiesa particolare (denominata anche
ordinariato castrense) eretta per garantire l’assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate delle singole nazioni.
La giurisdizione dell’
Ordinario militare (normalmente insignito della
dignità episcopale) è:
—
personale: si esercita, cioè, verso tutti gli appartenenti alle forze armate nazionali, ovunque dislocati (anche all’estero);
—
propria, ma anche
cumulativa con quella del
Vescovo diocesano, poiché le persone appartenenti all’(—) continuano ad essere
fedeli di quella Chiesa particolare del cui popolo costituiscono una porzione a motivo del
domicilio o del
rito;
— il
clero di questa singolare diocesi è costituito dai
cappellani militari ovunque dislocati; dipendono, altresì, dall’ordinario militare gli appartenenti ad ordini e congregazioni religiose operanti stabilmente in strutture sanitarie militari.