Ordine sacro can 1008-1054 c.j.c.
Sacramento mediante il quale alcuni tra i
fedeli sono costituiti
ministri sacri [
vedi Ministeri ordinati;
Chierici] intendendosi per tali coloro che sono
consacrati e destinati a pascere il
Popolo di Dio, adempiendo, nella persona di Cristo Capo, ciascuno nel suo grado, le funzioni di
insegnare,
santificare e
governare.
Il sacramento dell’(—) è
unico, ma comprende
tre gradi:
diaconato [
vedi Diacono]
, presbiterato o sacerdozio [
vedi Presbitero]
, episcopato [
vedi Vescovi] l’uno propedeutico all’altro ad eccezione del diaconato conferito nella forma permanente.
Esso si conferisce mediante l’imposizione delle mani (
materia) e la preghiera consacratoria (
forma) prescritta, per ciascun grado, dai libri liturgici.
Ministro della sacra ordinazione è il
Vescovo consacrato.
Nessun Vescovo, però, può consacrare lecitamente un altro Vescovo, se non ha il
mandato pontificio e se non associa nella consacrazione (salvo dispensa della Santa Sede) almeno altri due Vescovi.
Si può essere ordinati al presbiterato e al diaconato o dal Vescovo proprio ovvero da altro Vescovo che abbia ricevuto da quello proprio le
lettere dette
dimissorie, cioè l’autorizzazione ad ordinare un proprio suddito della cui identità e dei cui requisiti si dà testimonianza.
Può essere
validamente ordinato esclusivamente il
battezzato di sesso
maschile.
Per la
liceità dell’ordinazione al presbiterato e al diaconato si richiede che l’ordinando:
— abbia compiuto il prescritto
periodo di prova;
— possegga, a giudizio del Vescovo proprio o del competente Superiore maggiore (se religioso), le
doti necessarie;
— non abbia
irregolarità o
impedimenti;
— abbia superato gli
scrutini;
— sia munito dei
documenti prescritti.
Si richiede inoltre che l’ordinazione, a giudizio del legittimo superiore, risulti
utile per il ministero della Chiesa.
Il presbiterato può essere conferito solo a coloro che hanno compiuto 25 anni di età, posseggano una sufficiente maturità e siano stati ordinati diaconi da almeno sei mesi.
Coloro che sono destinati al presbiterato vengono ammessi all’ordine del diaconato soltanto a 23 anni compiuti; i candidati al diaconato permanente vi sono invece ammessi:
— se
celibi, dopo i 25 anni compiuti;
— se
sposati, dopo i 35 anni compiuti e con il consenso della moglie.
L’ordinando, per la liceità del conferimento dell’ordine, deve aver ricevuto il sacramento della
Confermazione e, inoltre, per essere ammesso al diaconato, sia transeunte sia permanente, deve aver ricevuto, e per un certo tempo esercitato, i ministeri di
lettore ed
accolito [
vedi Ministeri istituiti].
Inoltre chi intende essere ammesso al sacerdozio (così come chi, non sposato, vuole accedere al diaconato permanente) deve preventivamente avere assunto pubblicamente, dinanzi a Dio e alla Chiesa, l’obbligo del
celibato oppure avere emesso i voti perpetui in un istituto religioso.
La sacra ordinanza può essere nulla:
— perché vi è un
difetto sostanziale nell’ordinando (sesso femminile; mancanza di un Battesimo valido);
— perché il
consacrante è privo di potestà;
— perché
manca l’intenzione nel consacrante o nell’ordinando;
— oppure perché vi è un
difetto sostanziale nel rito (imposizione delle mani e preghiera consacratoria).