Parroco can. 519-545, 1740-1752 c.j.c.
Presbitero preposto a capo della
parrocchia.
La
nomina del (—) è sempre di
competenza del
Vescovo diocesano il quale sceglie liberamente salvo sussista qualche residuo diritto di presentazione o di elezione.
Il (—) viene, di regola, nominato a
tempo indeterminato in modo da assicurargli una certa
stabilità. In Italia la
Conferenza episcopale italiana ha stabilito che i Vescovi possono nominare i (—) per un periodo di nove anni.
Ci deve essere per ogni parrocchia un solo (—). Tuttavia, per la scarsità di sacerdoti o anche per altri motivi (ad es. l’esiguità delle parrocchie) può essere affidata al medesimo (—) la cura di più parrocchie vicine.
La persona da nominarsi (—) deve:
— essere
sacerdote;
— distinguersi per
dottrina e onestà di costumi;
— essere dotato di zelo per le anime e delle qualità necessarie per la cura pastorale di una parrocchia;
— aver sostenuto eventualmente una prova destinata ad accertare la sua capacità.
Il (—) può e deve esercitare le sue funzioni dal momento della
presa di possesso della parrocchia (c.d.
conferimento del possesso canonico da parte del Vescovo o di un suo delegato).
Il (—) cessa dal suo ufficio per
rimozione,
trasferimento disposto dal Vescovo,
rinuncia (per giusta causa) accettata dal Vescovo, per
decorso del tempo stabilito; al
compimento del settantacinquesimo anno di età il (—) è invitato a presentare la rinuncia all’ufficio al Vescovo il quale deciderà se accettarla o meno.
I compiti del (—) possono così enuclearsi:
— amministrare i
sacramenti;
— conoscere personalmente i fedeli, dedicandosi soprattutto agli infermi, ai deboli, ai poveri e alla formazione degli sposi cristiani;
— riconoscere e promuovere il ruolo dei laici nella missione della Chiesa favorendo la comunione parrocchiale nell’ambito delle più vaste comunioni diocesana ed universale;
— rappresentare la parrocchia in tutti i negozi giuridici e curare l’amministrazione dei beni parrocchiali;
— tenere i libri parrocchiali.
Due obblighi particolari incombono al Parroco:
— ogni domenica e nelle feste di precetto deve applicare la Messa per il popolo affidatogli;
— deve risiedere nella casa parrocchiale (c.d.
casa canonica) in vicinanza della chiesa.
L’ordinamento statuale italiano riconosce al (—):
— diritto di
certificare, ai fini della trascrizione e del riconoscimento degli effetti civili, l’
avvenuta celebrazione del matrimonio canonico (art. 8 nuovo Concordato);
— il
potere di certificazione in ordine agli
atti di nascita,
di matrimonio e di morte, di data anteriore all’istituzione dei registri di stato civile (art. 48 disp. trans., art. 1865 c.c.);
— il
diritto di disporre
liberamente circa l’esercizio del pubblico culto e la disciplina delle funzioni da eseguirsi nella loro chiesa;
— il diritto di
pubblicare ed
affiggere all’interno delle chiese, nonché alle porte esterne di queste, tutti gli atti e documenti relativi al governo spirituale dei fedeli senza assoggettamento ad oneri fiscali, e quello di eseguire
collette nell’interno e all’ingresso delle chiese e degli uffici appartenenti ad
enti ecclesiastici.
Le cause per la legittima rimozione del (—) sono:
— il
modo di agire che arrechi grave danno o turbamento alla comunità ecclesiale;
— l’
inettitudine o la
permanente infermità fisica o mentale, che rendano il (—) incapace ad assolvere convenientemente i suoi compiti;
— la
perdita della buona considerazione da parte di parrocchiani onesti e seri o l’
avversione contro il (—), che si preveda non cesseranno in breve;
—
grave negligenza o violazione dei doveri parrocchiali che persista dopo l’ammonizione;
—
cattiva amministrazione delle cose temporali, con grave danno della Chiesa, ogniqualvolta a questo male non si possa porre altro rimedio.
Se il bene delle anime oppure la necessità o l’utilità della Chiesa richiedano che un (—) sia
trasferito dalla sua parrocchia (che egli regge utilmente) ad un’altra o ad altro ufficio, il Vescovo gli deve proporre il trasferimento per iscritto cercando di convincerlo ad accettarlo.