Comitato di gestione art. 202 Trattato CE; art. 4 Decisione 28 giugno 1999, n. 468/1999/CE
Organismo consultivo che assiste la Commissione nell’esercizio delle competenze esecutive che le sono conferite dal Consiglio dell’Unione europea (v.
Comitologia). È composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
Si distingue dal
Comitato consultivo (v.) e dal
Comitato di regolamentazione (v.) perché il suo parere è parzialmente vincolante. Se, infatti, il parere del Comitato si discosta dalla proposta della Commissione, quest’ultima è tenuta a darne comunicazione al Consiglio e a sospendere per un periodo massimo di tre mesi l’adozione delle misure proposte. Entro il termine stabilito il Consiglio esamina la questione e decide sul seguito da dare; nel caso in cui voglia adottare una decisione diversa è necessaria una votazione a
maggioranza qualificata (v.).
Il parere espresso attiene a misure di gestione come quelle relative all’applicazione della politica agricola comune (v.
PAC) della
politica della pesca (v.) o relative a programmi che comportano rilevanti spese di bilancio (v.
Bilancio comunitario).