Annullabilità del negozio giuridico
Il concetto di (—)
non trova piena corrispondenza nel diritto romano, in quanto ai Romani mancò una consapevole impostazione di problematiche riguardanti il
negozio giuridico.
Tuttavia parte della dottrina è disposta a ravvisare nei provvedimenti restitutori dello
status quo ante e nelle disposizioni di esplicito annullamento, adottati dai magistrati nell’ambito della
cognìtio extra òrdinem [vedi], il profilarsi di una nozione corrispondente al moderno concetto di (—).