Acquisto a non dòmino [lett.
“da chi non è proprietario”; cfr. artt. 1153, 1155 c.c.]
Espressione adoperata, sia nel diritto romano che nel diritto civile vigente, per indicare l’acquisto del diritto di proprietà nei casi in cui il dante causa non sia in realtà proprietario (in diritto romano,
dòminus ex iùre Quirìtium) della
res [vedi] alienata.
In particolare, in diritto romano, l’acquirente
a non dòmino diventava
dòminus [vedi] della
res col decorso del
tèmpus ad usucàpiònem [vedi
usucàpio]; nel frattempo, la sua posizione possessoria, nei confronti di eventuali interferenze di terzi, veniva tutelata attraverso l’
àctio Publiciàna [vedi].