Attività affaristica [Divieto di]
can. 286, 288 c.j.c.
Proibizione per i
chierici di esercitare attività commerciali o comunque a scopo di lucro, sia per il proprio interesse, sia per quello degli altri, se non con la licenza della legittima autorità ecclesiastica.
Non sono soggetti a tale proibizione i
diaconi permanenti [
vedi Diacono] a meno che il diritto particolare non stabilisca diversamente.