Testamentum per ęs et lģbram
Forma testamentaria creata nel II sec. a. C. dalla
giurisprudenza pontificia; diffusasi con estrema rapiditą, essa finģ per diventare la pił ricorrente.
Il () si sviluppņ allorquando si cominciņ ad ammettere che l
atto di nomina dellerede potesse non avere le formalitą della
adrogątio e delle solennitą comiziali: latto in questione poteva essere inserito, invece, allinterno di un negozio avente la
struttura della
mancipątio familię [vedi].
Il
familię čmptor [vedi] nel (), interveniva solo
formalmente, non acquistando nulla e non ingerendosi nella esecuzione delle disposizioni: il testatore, mediante una sua dichiarazione (
nuncupątio), consegnava semplicemente il testamento al
familię čmptor.
La redazione del testamento avveniva in presenza dei cinque testimoni e del
lģbripens [vedi], ma il pił delle volte il testatore recava le tavolette gią preparate in tutta la parte dispositiva: a ciņ si accompagnava un breve processo verbale che attestava le avvenute formalitą della
mancipatio familię. Le tavolette erano poi
sigillate dai sette soggetti intervenuti.
Per la coscienza sociale era considerato importante lesecuzione della volontą del testatore: per tale motivo tra le formalitą si diede massimo valore alla
nomina dellhčres e ai
sigilli delle sette persone (5 testimoni,
libripens e
familię emptor).
Quanto alle altre formalitą, nel caso in cui vi fosse stato un
errore nella pronuncia delle dichiarazioni rituali (del testatore o del
familię emptor), il pretore ritenne di intervenire, attribuendo la
bonņrum possčssio secłndum tąbulas a chiunque risultasse nelle
tabulę erede di un testamento, pur se il testamento fosse nullo per il
ius civile a causa di errori commessi nella pronuncia delle dichiarazioni rituali: peraltro, occorreva sempre che le
tabulę fossero state sigillate da sette cittadini.
Il () veniva anche detto testamento civile (
iure civili), in contrapposizione a quello pretorio [vedi
testamentum iure praetorio factum].