Testamentum rùptum
Veniva così definito il testamento [vedi
testamentum], nei casi in cui, dopo la sua redazione, nasceva un discendente che il testatore non aveva né istituito erede nel testamento, né diseredato, oppure nei casi in cui, dopo la redazione di un testamento, il testatore ne redigeva un altro.
Il (—) era privo di efficacia.