Tradģtio [
Consegna]
Era la forma pił semplice di trasferimento della proprietą [vedi
domģnium ex iłre Quirģtium] (o del possesso [vedi
possčssio]) in quanto consisteva nella
materiale consegna di una cosa. Essa costituiva il modo di trasmissione specifico delle
res nec mąncipi [vedi] e non si applicava alle
res mąncipi [vedi] (se una
res mancipi veniva trasferita mediante (), per acquistarne la proprietą bisognava che si maturasse lusucapione [vedi
usucąpio]).
Nel periodo classico, affinché vi fosse il trasferimento della proprietą, occorrevano quattro condizioni:
che si trattasse di una
res nec mąncipi;
che la cosa fosse di proprietą del tradente;
che il tradente avesse la volontą di trasmettere la cosa e laccipiente quella di acquistare;
che vi fosse una
iusta causa traditiņnis, cioč che la () fosse posta in essere per conseguire un intento che il diritto oggettivo riteneva valido e sufficiente ai fini della trasmissione di una cosa. Si aveva cosģ un
iusta causa credčndi, se si consegnava una somma in adempimento di un mutuo; un
iusta causa solvčndi, se il debitore pagava il suo debito; un
iusta causa donatiņnis, se vi era la volontą di donare.
Quanto alla
consegna, il diritto antico richiedeva che essa fosse materiale. Il
diritto classico ammise che potessero esservi altri modi equivalenti per trasmettere allaccipiente la proprietą (o il possesso); pił precisamente:
la ()
symbolica [vedi];
la ()
longa manu [vedi];
la ()
brevi manu [vedi];
il
constitłtum possessņrium [vedi].
Il
diritto giustinianeo ammise che la () potesse realizzarsi simbolicamente, attraverso la consegna dei documenti, per le cose che erano trasferite con atti pubblici; per la () di beni immobili, furono, inoltre, previste numerose formalitą accessorie atte a tutelare maggiormente le parti ed i terzi; in particolare:
fu introdotto il requisito della
scriptura: i documenti venivano redatti in forma scritta;
per i trasferimenti immobiliari si favorģ enormemente il ricorso ai c.d.
gesta, processi verbali redatti nelle cancellerie imperiali: questi in origine ebbero la funzione di documentare le attivitą processuali, ma finirono per essere utilizzati nella prassi al fine di dare forma solenne alle dichiarazioni di volontą dei privati.