Act (
d. comp.)
Negli Stati di
Common Law [
vedi], ispirati ad una legalità più sostanziale che formale, le varie manifestazioni di volontà del soggetto, privato o pubblico, sono riunite sotto l’unica denominazione di (—), a differenza del nostro ordinamento che prevede una ripartizione tra le fattispecie giuridiche di
atto, fatto e negozio giuridico.
Particolarmente importante risulta la categoria degli
Acts of Parliament [
vedi Act of Parliament], ovvero tutti quegli atti che formano la
legislazione scritta [
vedi Statute Law] dei paesi anglosassoni.