Potestà di governo can. 129-144 c.j.c.
Chiamata anche
potestà di giurisdizione è il poter concesso da Cristo ai suoi apostoli e ai loro legittimi successori, per reggere e governare i fedeli e indirizzarli alla vita eterna. Sono abili alla (—) solo coloro che sono insigniti dell’
Ordine sacro riservandosi ai fedeli
laici la semplice possibilità di cooperare nell’esercizio della medesima potestà.
La (—) si distingue in
legislativa,
giudiziale ed
esecutiva. Nell’ordinamento ecclesiale a differenza degli ordinamenti civili (ove le tre funzioni sono del tutto indipendenti) la distinzione non comporta la netta separazione delle tre funzioni in quanto esse sono, almeno in linea di principio, accentrate nel
Pontefice a livello di Chiesa universale e nel
Vescovo a livello di Chiesa locale.
Dal punto di vista della
titolarità, la (—) si distingue in:
—
ordinaria: è annessa
ipso iure all’esercizio di un
ufficio ecclesiastico determinato e si estingue con la perdita dell’ufficio stesso;
—
delegata: viene concessa direttamente a una persona senza l’attribuzione di un ufficio specifico, e risulta circoscritta alle facoltà concesse nel mandato di delega.
La potestà ordinaria a sua volta può essere:
—
propria se connaturata all’ufficio stesso ed esercitata dal titolare dell’ufficio in nome proprio;
—
vicaria se è esercitata da soggetto diverso dal titolare.
Espressione tipica di questa distinzione è la potestà rispettivamente del Vescovo e del suo
vicario generale.