Transmissio Iustiniąna
Forma particolare di
delatiņnis transmissio [vedi] prevista dal
diritto giustinianeo.
Giustiniano, generalizzando listituto della
transmissio, dispose che se lerede
ex testamento o
ab intestato moriva senza aver accettato o quanto meno rinunciato allereditą, i suoi discendenti potevano accettare, a loro volta, lereditą deferita, entro un anno dal giorno in cui il loro antecessore avesse avuto notizia della delazione.