Trčs fąciunt collčgium [
Un collegio č composto da tre persone; art. 27 c.c.]
Espressione con la quale i Romani indicavano che un ente immateriale o persona giuridica [vedi
universitates personąrum] doveva essere costituito necessariamente da almeno tre persone. Nel diritto civile vigente tale numero minimo non viene richiesto: lart. 27, 2° co., c.c. stabilisce, infatti, che le associazioni si estinguono quando tutti gli associati sono venuti a mancare. Il tenore della norma lascia chiaramente intendere che per lesistenza dellente č sufficiente la presenza anche di un solo associato.