Trģa momčnta [lett.
tre momenti]
Espressione adoperata in diritto romano per indicare i tre momenti nei quali doveva sussistere la capacitą di essere istituiti eredi per testamento [vedi
testamčnti fąctio passiva]:
il momento in cui veniva redatto il testamento;
il momento in cui il testatore moriva;
il momento in cui avveniva lacquisto del patrimonio ereditario.