Ubi lex vņluit dģxit, ubi nņluit tącuit [
Quando la legge volle, si pronunciņ espressamente, quando non volle tacque]
Principio giuridico rilevante in tema di interpretazione della legge, in virtł del quale deve ritenersi che il silenzio della legge implica assenza di una qualsiasi disposizione e, quindi, di previsione di legge. Il principio () va disapplicato nei casi in cui puņ farsi luogo ad
analņgia lčgis [vedi]; resta valido, invece, in relazione alle indicazioni tassative di casi particolari per i quali soltanto debba applicarsi una certa disciplina (si pensi, ad es., alla recente legislazione antimafia, che ha indicato una serie di reati per i quali le esigenze cautelari, se sussistenti, possono essere soddisfatte soltanto dalla custodia cautelare in carcere: ciņ non puņ ritenersi per i reati in ordine ai quali il legislatore ha taciuto).