Łltra dimģdium [Oltre la metą; cfr. art. 1448 c.c.]
Lespressione č adoperata per indicare uno dei presupposti necessari ai fini dellesercizio dellazione generale di rescissione per lesione (art. 1448, 2° co., c.c.): lazione č proponibile, infatti, soltanto se la lesione, prodotta dalla sproporzione tra le reciproche prestazioni, ecceda della metą il valore che la prestazione, promessa od eseguita dalla parte danneggiata, aveva al momento della stipula del contratto.
Ad es., il soggetto che, spinto da uno stato di bisogno, vende per un milione una cosa che ne vale quattro, potrą esperire lazione generale di rescissione per far valere la lesione ().