Prelatura personale can. 294-297 c.j.c.
Struttura giurisdizionale secolare, di carattere personale, cioè non circoscritta al criterio della territorialità. Tali (—) constano di
presbiteri e
diaconi del clero secolare e sono erette dalla Sede Apostolica, ad esse è preposto un
Prelato come
Ordinario proprio. I chierici incardinati [
vedi Incardinazione] nella (—) non formano, insieme al Prelato, un presbiterio autonomo, ma sono parte del presbiterio della
diocesi nella quale esercitano il loro ministero.