Usucąpio [
Usucapione; cfr. artt. 1158 ss. c.c.]
L() era definita da
Modestino [vedi] come
adičctio domģnii per continuatiņnem possessiņnis tčmporis lege definiti (cioč, annessione di una
res [vedi] al proprio
dominium attraverso il possesso continuativo, per un periodo di tempo stabilito dalla legge); si trattava, pertanto, di un modo di acquisto della proprietą, fondato sul possesso di una
res protratto per un certo periodo di tempo (
tempus ad usucapiņnem) secondo le condizioni volute dal
iłs civile [vedi], attraverso il quale il possessore diventava
dņminus ex iure Quiritium [vedi].
Il termine fissato dalla legge delle XII Tavole [vedi
lex XII Tabuląrum] fu di
due anni per i
fondi e di
un anno per tutte le
altre res.
Poteva esservi usucapione solo:
a favore di un soggetto che poteva diventare
dominus ex iure Quiritium (cioč di cittadino romano);
relativamente a cose che potevano essere oggetto di
dominium ex iure Quiritium (non, ad es., i
fundi provinciali [vedi
fundi in agro provinciale]).
In
etą classica furono richiesti due ulteriori requisiti fondamentali:
la
giusta causa dellacquisto;
la
buona fede del possessore: a tutela di questultimo il pretore concesse l
ąctio Publiciąna [vedi].
Si richiese inoltre che la
res fosse
habilis ad usucapionem nel senso che vi furono alcune categorie di cose che non potevano essere usucapite, a causa di loro caratteristiche obiettive. Infatti, lusucapione non poteva verificarsi, secondo quanto stabilito gią dalle XII Tavole, in ordine alle cose rubate (
res furtivę), mentre da una
lex Pląutia de vi [vedi] del I sec. a.C. fu introdotto il divieto di usucapire le
res vi possessę.
In ordine
a queste cose lusucapione non poteva produrre effetti nei confronti di terzi, anche se il successivo possessore fosse stato estraneo al furto o alla violenza, dal momento che alla cosa ineriva un
vizio obiettivo eliminabile solo se la cosa tornava in potere del
dominus (
revčrsio ad dominum). Lo stesso divieto di usucapione sussisteva per le
res alienate dalle donne senza lautorizzazione del tutore legittimo e per le
res extra commercium [vedi].
In etą postclassica l() si fuse con la
pręscriptio longi temporis [vedi], progressivamente poi si finģ col parlare di () per le
res mobiles e di
pręscriptio longi temporis per le
res immobiles, che si verificavano a favore del possessore
ad usucapionem che possedesse la
res habilis, rispettivamente, per tre o dieci anni.