Commissione temporanea d’inchiesta art. 193 Trattato CE
Organo nominato dal
Parlamento europeo (v.) su richiesta di un quarto dei suoi membri, incaricato di esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione degli Stati o della
Commissione delle Comunità Europee (v.) nell’applicazione del
diritto comunitario (v.). La commissione temporanea d’inchiesta cessa di esistere al momento del deposito della sua relazione.
I poteri della Commissione non inficiano le competenze attribuite alla Commissione comunitaria e alla Corte di Giustizia nell’accertamento delle inadempienze degli Stati membri (cfr. artt. 226-228 Trattato CE).
Infatti l’art. 193 fa esplicitamente salve le prerogative spettanti in materia alle altre istituzioni comunitarie; esso inoltre esclude dall’inchiesta parlamentare i fatti pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all’espletamento della procedura giudiziaria. Le modalità per l’esercizio del diritto di inchiesta sono fissate di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e della Commissione (cfr. Decisione 19 aprile 1995, n. 95/167/CE/CECA/EURATOM).