Arbitratus [
Arbitrato; cfr. 806 ss. c.p.c.]
Istituto che prevedeva la facoltà delle parti di affidare ad un terzo, l’
arbiter [vedi], la decisione di una o più controversie, sulla base di un accordo detto
compromissum [vedi].
Con tale accordo, i soggetti si obbligavano all’accettazione e all’osservanza della decisione del giudice, e, contemporaneamente, dettavano le modalità e l’oggetto del giudizio.
La sentenza non costituiva
res iudicata [vedi]
, ma produceva esclusivamente gli effetti obbligatori del compromesso, ai quali era quindi connessa una
actio ex stipulatu [vedi].
È interessante notare che, secondo alcuni autori, l’(—) ha costituito il modello da cui è derivata la fase
apud iudicem [vedi
processo per formulas] del processo formulare.